CONTABILITA' Archivi - Il sito per la contabilità semplificata https://www.lacontabilitasemplificata.it/contabilita/ la soluzione ai problemi della gestione della contabilità Tue, 01 Nov 2016 13:59:23 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 Contabilità semplificata – imprese e professionisti https://www.lacontabilitasemplificata.it/contabilita-semplificata-imprese-professionisti/ https://www.lacontabilitasemplificata.it/contabilita-semplificata-imprese-professionisti/#respond Fri, 01 Jan 2016 13:18:35 +0000 https://www.lacontabilitasemplificata.it/?p=170 La possibilità di utilizzare il regime contabile e fiscale della contabilità semplificata in luogo del regime ordinario è un’opportunità data ai contribuenti titolari di partita IVA o lavoratori autonomi e imprese che hanno determinate caratteristiche e permettono di non compilare alcuni libri o registri contabili facendo risparmiare costi di gestione e amministrativi e che qui si [...]

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contabilità semplificata La possibilità di utilizzare il regime contabile e fiscale della contabilità semplificata in luogo del regime ordinario è un’opportunità data ai contribuenti titolari di partita IVA o lavoratori autonomi e imprese che hanno determinate caratteristiche e permettono di non compilare alcuni libri o registri contabili facendo risparmiare costi di gestione e amministrativi e che qui si cerca di esporre in sintesi per darvi qualche spunto.

Chi può essere in regime di contabilità semplificata

Non tutti i contribuenti titolari di partita Iva possono accedere alla contabilità semplificata in quanto solo i lavoratori autonomi, , ditte individuali, professionisti, titolari di società di persone ( società in nome collettivo,  società in accomandita semplice).

I requisiti per restate nella contabilità semplificata

Fermo restando che i limiti per restare nella contabilità semplificata per i professionisti o le imprese sono stati cambiati dovrete verificare che i vostri ricavi dell’anno di imposta precedente o quelli previsti per l’anno in corso o successivo non siano superiori a 400.000 euro in caso l’attività abbia ad oggetto la prestazioni di servizi, o 700.000 euro in caso di altre attività. Tali limiti devono essere ragguagliati all’anno di effettiva attività.

In cosa consistono le agevolazioni per la contabilità semplificata

In poche parole parliamo di agevolazioni che, dal punto di vista degli adempimenti di voi titolari non percepite, se date in gestione la vostra contabilità ad un commercialista se non (forse) in relazione al minore costo che il vostro commercialista vi potrebbe chiedere (per questo vi consiglio prima di chiedere in sede di contrattazione quale potrebbe essere un onorario per un contribuente ordinario e poi chiedere quale potrebbe essere quello per un contribuente in contabilità semplificata). Da queste previsioni sono esclusi eventuali registri del lavoro, nel caso abbiate lavoratori dipendenti o anche eventuali libri e registri previsti dalle normative specifiche del settore in cui operate (esempio settore sanitario o alimentare).

I registri obligatori previsti per tutti i titolari di partita Iva

I registri che restano comunque a carico dei contribuenti Iva seppur in contabilità semplificata restano i registri Iva acquisti e Iva vendite in cui indicare tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell’Iva (ossia per esempio le operazioni fuori campo Iva) ma che servirebbero comunque all’agenzia delle entrate per ricostruire il reddito imponibile come per esempio quelle che per le società si chiamano scritture di fine anno o di assestamento come ratei e risconti rimanenze di magazzino ecc, numerati progressivamente, non bollati,  il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili. Dovrete altresì tenere il registro degli incassi e dei pagamento da annotare cronologicamente entro 60 giorni dall’avvenuto incasso pena l’applicazione di sanzioni amministrative (ma non della indeducibilità del costo che, se rilevata nel corretto anno di imposta, mantiene comunque la sua efficacia ai fini della riduzione delle tasse).

Tempistiche di redazione dei libri e registri

Premesso che per questo argomento potete leggere un articolo appositamente dedicato alla tenuta dei libri e registri obbligatori possiamo dire che per i contribuenti in contabilità semplificata i registri IVA sono molto importanti perché potremmo dire in via astratta che sostituiscono le scritture contabili ed il libro giornale nonché il bilancio di esercizio delle società in contabilità ordinaria. Avete visto i 60 giorni per il registro degli incassi e dei pagamenti o anche annotare le stesse operazioni nei registri iva mentre per quello che concerne il registro dei beni ammortizzabili questo dovrà essere redatto non oltre 90 giorni dopo il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi prevista per l’anno di imposta pertanto per intenderci entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Contribuenti con più codici Iva: l’attività prevalente

In realtà l’attività prevalente riguarda solo il caso in cui il titolare di più codici Iva le cui contabilità sono tenute separate, sia esso lavoratore autonomo o impresa e che dovrà far riferimento in vero all’attività prevalentemente esercitata dove per prevalentemente si fa riferimento ai ricavi generati da ciascun codice. Nel caso invece di contabilità unica, cosa che ho riscontrato meno nella pratica avranno prevalenza le le attività di prestazioni di servizi con il limite che avete visto sopra più alto rispetto alle cessioni di prodotti.

Le scritture contabili dei professionisti con partita Iva

Vediamo in sintesi quali sono i registri contabili per i titolari di partita Iva esercenti arti o professioni o contribuenti minimi in quanto potranno essere in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata a seconda del rispetto di alcune caratteristiche anche per rendersi conto del lavoro che eventualmente sta dietro alla tenuta della vostra contabilità o anche semplicemente per verificare che state adempiendo correttamente alla vostra gestione amministrativa, contabile e fiscale per evitare sanzioni.

Quali sono i libri e registri obbligatori

Per coloro che sono in contabilità ordinaria (dopo vedremo chi può accedere a quella semplificata) gli obblighi si sostanziano nella tenuta del:

  1. Libro giornale
  2. Registri Iva delle fatture acquisti;
  3. Registri Iva delle fatture sulle fatture emesse;
  4. Registro dei beni ammortizzabili;
  5. Libro Unico del lavoro se vi è personale dipendente

Contribuenti minimi

Onde evitare che leggiate un articolo piuttosto noioso vi anticipo che i contribuenti minimi sono esonerati dalla tenuta dei registri e delle scritture contabili ma saranno obbligati alla sola conservazione della documentazione che comprovi il calcolo delle imposte di fine anno per cui conservate sempre in modo ordinato al documentazione per evitare accertamenti fiscali che possano contestare la vostra determinazione delle tasse.

Libro Giornale o registro cronologico

Si sostanzia in un un registro dove andrete ad annotare cronologicamente ed entro i termini di registrazione delle scritture contabili (che vedremo in apposito articolo di approfondimento) tutte le vostre operazioni, anche se indicate in altri registri specific tra cui i vostri compensi incassati durante l’anno di imposta, i costi sostenuti strumentali allo svolgimento della vostra attività (esempio il barbiere non è strumentale per fare un esempio banale), nonchè le movimentazioni finanziarie sul vostro conto corrente; quest’ultimo non dovrà essere dedicato esclusivamente alla vostra attività anche se questo era un progetto di legge molto discusso di qualche anno fa che poi non ha incontrato il favore di molti professionisti.

Le registrazioni dovranno avvenire entro 60 giorni dalla loro effettuazione il quale dovrà indicare giorno per giornno le operazioni che vengono effettuate in ordine cronologico.

Compensi incassati

I compensi dovranno essere annotati a partire dall’onorario o importo lordo definito con il cliente, la ritenuta d’acconto subita, il codice Iva, il numero e e la data della fattura, l’intestazione del soggetto e tutti gli elementi obbligatori da indicare in fattura come richiesto dalla normativa.

Registro dei beni ammortizzabili o libro inventari o libro cespiti

Anche i professionisti titolari di partita Iva dovranno indicare gli acquisti di beni strumentali ammortizzabili o anche la destinazione dei beni acquistati personalmente e destinati ad essere utilizzati promiscuamente per la propria attività professionale in un apposito registro dei beni ammortizzabili al fine di verificare al corretta applicazione delle aliquote di ammortamento ed individuare le eventuali movimentazioni (acquisti, ammortamenti, capitalizzazioni di costi, fondo ammortamento, dati e caratteristiche del bene eventuale cessione o donazione o dismissione).

I dati da indicare nel registro dei beni ammortizzabili sono:

  • Anno di acquisto o costruzione o produzione
  • Costo di produzione o prezzo di acquisto
  • Ammortamento dell’esercizio
  • Fondo Ammortamento
  • Aliquota di ammortamento
  • Rivalutazioni o svalutazioni
  • Rivalutazioni o svalutazioni
  • Vendite, dismissioni, donazioni, distruzione

Registro IVA Acquisti e Vendite

Dovranno poi compilare anche il registro dell’Iva acquisti e dell’Iva vendite dove saranno anche riportate le liquidazioni Iva periodiche mensili o trimestrali a seconda del volume d’affari. Le operazioni dovranno essere indicate attraverso la numerazione cronologica, la data del ed il numero della fattura ricevuta cronologicamente e dovranno rispettare i termini di registrazione che vedremo nel seguito nell’apposito articolo dedicato ai termini o scadenze per la registrazione delle scritture contabili.

Termini di registrazione delle scritture contabili

La rilevazione delle operazioni sia in fase di emissione delle fatture attive sulle vendite sia quelle passive sugli acquisti dovranno rispettare dei termini stringenti che condizionaeranno il processo di rilevazione delle fatture e potranno esporre il titolare di partita Iva a sanzioni per omessa o ritardata fatturazione. Vediamo nel seguito quali sono.

Le fatture emesse dovranno essere registrate in contabilità entro 60 giorni dalla data di emissione mentre nel caso di fatture differite ex articolo 21 comma 4 del DPR 633 del 1972 entro il 15 del mese successivo alla consegna o la spedizione del bene.

Nel caso di fatture intracomunitarie che andranno annotate nel modello Intrastat la registrazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla loro ricezione o di emissione.

Facoltà di opzione per la contabilità semplificata

I professionisti sono naturalmente considerati rientranti nella contabilità semplificata all’inizio per cui al momento di apertura della partita Iva non dovrete effettuare alcune opzione possono accedere ad un regime di contabilità semplificata qualora rispettino alcuni requisiti relativi all’entità dei compensi che consente di gestire minori adempimenti proprio in virtù del fatto che il legislatore riconosce un onere legato alla gestione amministrativa e predispone per i soggetti con volume di affari contenuti, minori adempimenti. Questo è quanto definito nell’articolo 12 del DPR 435 del 2001 che recita:

I soggetti di cui all’articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
b) su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo.
2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle
previste nei registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili

Nella sostanza nella contabilità semplificata si può tenere solo il registro cronologico ed eventualmente il libro Unico sul lavoro se ha dipendenti ed i registri Iva e potranno anche non compilare il libro cespiti o beni ammortizzabili se evidenzierà le quote di amortamento nei registri IVA e non dovranno compilare il libro giornale o registro cronologico.

I registri Iva, se integrati con alcune semplici informazioni, potranno quindi essere l’unico registro importante per i professionisti titolari di partita Iva.

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Regime dei Minimi https://www.lacontabilitasemplificata.it/regime-dei-minimi/ https://www.lacontabilitasemplificata.it/regime-dei-minimi/#respond Fri, 01 Jan 2016 12:45:08 +0000 https://www.lacontabilitasemplificata.it/?p=165 Requisiti Regime dei minimi “Forfettario” La legge di stabilità del 2016 apporta interessanti modifiche al regime dei minimi dopo la Riforma del Regime dei Minimi avviata nel 2015  Aliquota al 15% ma limiti più alti per il reddito, 10 mila euro in più per ogni categoria di attività e 15mila (raddoppio) per i professionisti, che erano stati [...]

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Requisiti Regime dei minimi “Forfettario”

La legge di stabilità del 2016 apporta interessanti modifiche al regime dei minimi dopo la Riforma del Regime dei Minimi avviata nel 2015  Aliquota al 15% ma limiti più alti per il reddito, 10 mila euro in più per ogni categoria di attività e 15mila (raddoppio) per i professionisti, che erano stati fra i più penalizzati nel 2015.

Per la determinazione del reddito e imponibile resta lo stesso previsto nel 2015: ai ricavi annui, che devono restare in determinati limiti, si applica un coefficiente che varia per le diverse attività professionali. La Legge di Stabilità innalza poi i tetti annui.

Attività Codice ATECO Limite ricavi Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10-11 45mila  40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50mila  40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40mila  40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30mila  54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68 25mila  86%
Intermediari del commercio 46.1 25mila  62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56 50mila  40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 30mila  78%
Altre attività 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99. 30mila 67%

PARTE DAL 2015 IL NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO FORFETTARIO (Nuovo regime dei minimi)

I requisiti per entrare nel regime forfettario sono i seguenti per le ditte individuali:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella presente tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata e nello specifico:

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

1

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11)

35.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81

30.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89

20.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68)

15.000

86%

6

Intermediari del commercio 46.1

15.000

62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56)

40.000

40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000

78%

9

Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

20.000

67%

 

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Sono esclusi da questo limite i beni strumentali il cui costo è inferiore a 516 euro, e i beni immobili utilizzati per l’impresa e per la professione. Mentre i beni strumentali utilizzati promiscuamente vengono calcolati nel loro ammontare nella misura del 50%

d) i redditi da partita iva sono prevalenti rispetto a eventuali altri redditi di lavoro dipendente e assimilato (esempio se l’attività di lavoro dipendente ha un reddito di euro 20.000 annuali, e quella dell’attività con partita iva ha un reddito di euro 18.000 non è possibile accedere a questo regime.) Le modalità operative di questo punto verranno decise dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate. Questo punto non dovrà essere considerato come requisito se in ogni caso la somma dei redditi di lavoro dipendente e attività con partita iva non eccedono l’importo di euro 20.000.

Sono in ogni caso esclusi da detto regime forfettario:

– le persone che si avvalgono di regimi speciali (stesso requisito del regime dei minimi)

– i soggetti non residenti (stesso requisito del regime dei minimi)

– i soggetti che svolgono cessione di fabbricati e terreni edificabili (stesso requisito del regime dei minimi)

In questo regime l’azienda ha grossissime agevolazioni quali esenzione iva, irpef, irap, studi settore, addizionali regionali e comunali, pagamento di una imposta sostitutiva unica del 15% ed inoltre nessun contributo minimo dovuto Inps per gli artigiani e commercianti.

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Cos’è il servizio contabilità semplificata https://www.lacontabilitasemplificata.it/cose-il-servizio-contabilita-semplificata/ https://www.lacontabilitasemplificata.it/cose-il-servizio-contabilita-semplificata/#respond Sun, 27 Dec 2015 08:39:19 +0000 https://www.lacontabilitasemplificata.it/?p=34 CONTABILITA' SEMPLIFICATA WEB è la soluzione web per la gestione paghe e amministrazione del personale "web oriented" che si rivolge aia ad imprese che professionisti i quali intendono esternalizzare l'elaborazione delle paghe e/o la gestione del personale senza perdere completamente la propria autonomia e/o il controllo. CONTABILITA' SEMPLIFICATA WEB è un servizio user-friendly rivolto [...]

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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA WEB è la soluzione web per la gestione paghe e amministrazione del personale “web oriented” che si rivolge aia ad imprese che professionisti i quali intendono esternalizzare l’elaborazione delle paghe e/o la gestione del personale senza perdere completamente la propria autonomia e/o il controllo.
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA WEB è un servizio user-friendly rivolto a tutte le imprese e i professionisti che vogliono esternalizzare e gestire in outsourcing l’elaborazione e registrazione dei documenti contabili, restando aggiornati costantemente sulla situazione contabile, patrimoniale ed economica.

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