La legge di stabilità del 2016 apporta interessanti modifiche al regime dei minimi dopo la Riforma del Regime dei Minimi avviata nel 2015  Aliquota al 15% ma limiti più alti per il reddito, 10 mila euro in più per ogni categoria di attività e 15mila (raddoppio) per i professionisti, che erano stati fra i più penalizzati nel 2015.

Per la determinazione del reddito e imponibile resta lo stesso previsto nel 2015: ai ricavi annui, che devono restare in determinati limiti, si applica un coefficiente che varia per le diverse attività professionali. La Legge di Stabilità innalza poi i tetti annui.

Attività Codice ATECO Limite ricavi Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10-11 45mila  40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50mila  40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40mila  40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30mila  54%
Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68 25mila  86%
Intermediari del commercio 46.1 25mila  62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55 – 56 50mila  40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 30mila  78%
Altre attività 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99. 30mila 67%

PARTE DAL 2015 IL NUOVO REGIME FISCALE AGEVOLATO FORFETTARIO (Nuovo regime dei minimi)

I requisiti per entrare nel regime forfettario sono i seguenti per le ditte individuali:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella presente tabella, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata e nello specifico:

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

1

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11)

35.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81

30.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89

20.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68)

15.000

86%

6

Intermediari del commercio 46.1

15.000

62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56)

40.000

40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000

78%

9

Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

20.000

67%

 

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Sono esclusi da questo limite i beni strumentali il cui costo è inferiore a 516 euro, e i beni immobili utilizzati per l’impresa e per la professione. Mentre i beni strumentali utilizzati promiscuamente vengono calcolati nel loro ammontare nella misura del 50%

d) i redditi da partita iva sono prevalenti rispetto a eventuali altri redditi di lavoro dipendente e assimilato (esempio se l’attività di lavoro dipendente ha un reddito di euro 20.000 annuali, e quella dell’attività con partita iva ha un reddito di euro 18.000 non è possibile accedere a questo regime.) Le modalità operative di questo punto verranno decise dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate. Questo punto non dovrà essere considerato come requisito se in ogni caso la somma dei redditi di lavoro dipendente e attività con partita iva non eccedono l’importo di euro 20.000.

Sono in ogni caso esclusi da detto regime forfettario:

– le persone che si avvalgono di regimi speciali (stesso requisito del regime dei minimi)

– i soggetti non residenti (stesso requisito del regime dei minimi)

– i soggetti che svolgono cessione di fabbricati e terreni edificabili (stesso requisito del regime dei minimi)

In questo regime l’azienda ha grossissime agevolazioni quali esenzione iva, irpef, irap, studi settore, addizionali regionali e comunali, pagamento di una imposta sostitutiva unica del 15% ed inoltre nessun contributo minimo dovuto Inps per gli artigiani e commercianti.